Rete Vodafone e prestazioni, la pronuncia del Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria

di Valerio Longhi

Da alcune ore, in homepage di vodafone.it, appare una scritta particolare: “Estratto della pronuncia del Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria nel procedimento n. 8/14 nei confronti di Vodafone Omnitel B.V.“, recita l’ultima riga della pagina principale.

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Di cosa si tratta? Lo spiega lo stesso testo che viene linkato. 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità denunciata non è conforme agli artt. 2 e 15 del CA e ne ordina la cessazione. Ogni altra istanza rigettata.

Dispone la pubblicazione di un estratto della presente pronuncia sul quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ e, per 15 giorni, nel sito internet della Vodafone con un link nella home page che ne consenta la consultazione.”

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Art. 15 – Comparazione

Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito, Wind) e Telecom Italia S.p.A. (di seguito, Telecom) hanno chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Vodafone Omnitel B.V. (di seguito, Vodafone) in relazione ad un telecomunicato, volto a vantare la velocità e qualità della propria rete mobile, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Lo spot è ambientato in un luogo isolato di alta montagna e mostra una donna che tenta di ascoltare un brano musicale tramite la rete mobile del proprio smartphone, sul cui schermo compare l’icona che segnala anomalie nel funzionamento del telefono. Entra in scena “Pino il Pinguino”, testimonial delle campagne Vodafone, il quale consegna alla donna uno smartphone identico a quello visualizzato in precedenza, ma sul cui schermo vi è il marchio Vodafone: il nuovo cellulare trasmette il brano perfettamente senza alcuna interruzione. La voce fuori campo afferma “Non interrompere le tue passioni, neanche per un secondo. Con la rete veloce Vodafone puoi”.

Ad avviso delle istanti, lo spot accrediterebbe il concetto che la rete Vodafone, a differenza di quella degli altri, sia in grado di garantire un servizio eccellente in ogni situazione, pur non avendo elementi idonei a supporto di tale vanto, secondo anche quanto già stabilito dal Giurì, ad esempio nella pronuncia 78/2013.

Vodafone ha eccepito che negli ultimi tempi è stata protagonista di importanti investimenti volti ad ammodernare le reti internet mobile, estendendone la copertura e migliorandone la qualità. Tali investimenti avrebbero consentito di accertare che la rete mobile di Vodafone è la più veloce nel download e nella navigazione, come risulterebbe da una campagna di misura svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni su incarico dell’AGCOM.
Il messaggio contestato non conterrebbe peraltro nessuno degli elementi contestati nella pronuncia 78/2013, non veicolando alcun claim di superiorità o di primato assoluto. Lo spot sarebbe inoltre ambientato in un contesto surreale, dunque neutro, limitandosi ad un messaggio autoreferenziale, senza alcun risvolto in chiave comparativa.

Il Giurì ha ritenuto che lo spot veicola un confronto esplicito tra il servizio internet mobile tramite smartphone di Vodafone e quello tramite smartphone dei concorrenti, proclamando senza dubbio la superiorità del servizio Vodafone.
vodafone-iap-pronuncia-giuri-2014-02-estrattoIn questo campo, ha affermato il Giurì, una prova di effettiva superiorità è al momento difficile da rendere, in quanto la connessione può essere influenzata da differenti fattori che possono incidere sulla sua capacità di trasferimento dati. L’indagine effettuata dalla Fondazione Ugo Bordoni e citata a supporto del primato vantato ha rilevato, come riconosciuto dalla stessa Vodafone, la superiore velocità della propria rete relativamente all’utilizzo tramite chiavette, non essendo stata verificata sugli smartphone. L’affermazione secondo cui le prestazioni sarebbero identiche a prescindere dal dispositivo è stata contestata da Wind e Telecom e non è stata corredata da alcuna dimostrazione da parte di Vodafone. D’altra parte, l’esistenza di ingenti investimenti da parte di Vodafone non può essere considerata, ad avviso del Giurì, prova certa dell’effettiva efficacia di tali investimenti relativamente al conseguimento di una superiorità in termini di velocità di connessione. Non essendoci una prova definitiva della superiorità della propria rete internet mobile tramite smartphone, il messaggio di Vodafone è pertanto ad avviso del Giurì ingannevole. Lo spot introduce anche una comparazione che secondo il Giurì non rispetta i canoni fissati dall’art. 15 del Codice, essendo il confronto proposto meramente suggestivo e non corredato in questo specifico messaggio da alcun dato che lo giustifichi.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità denunciata non è conforme agli artt. 2 e 15 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione. Ogni altra istanza rigettata. Dispone la pubblicazione di un estratto della presente pronuncia sul quotidiano ‘Il Corriere della Sera’ e, per 15 giorni, nel sito internet della Vodafone con un link nella home page che ne consenta la consultazione.

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